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A.N.F. Assegno per Nucleo Familiare

A.N.F. Assegno per Nucleo Familiare

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito destinata a famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, annualmente stabiliti. L’ammontare dell’assegno, unico per l’intero nucleo familiare, è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo.

Possono beneficiare dell’ANF i nuclei dei lavoratori dipendenti (compresi i contratti di apprendistato, lavoro a tempo parziale e a domicilio). La prestazione di ANF è estesa anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS (tenuti al versamento del contributo aggiuntivo). L’assegno al nucleo spetta anche ai lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di rifugiati politici (sia per loro che per i familiari residenti all’estero), nonché ai lavoratori extracomunitari regolarizzati (NON hanno diritto, invece, i lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).

Possono rientrare nel nucleo familiare, ai fini della prestazione:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni (senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni (senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro e, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti).

L’erogazione dell’ANF è subordinata, in alcuni casi, all’autorizzazione da parte dell’ INPS. Il lavoratore deve richiede di poter includere nel proprio nucleo familiare alcuni soggetti in condizioni particolari. Tali soggetti sono i seguenti:

  • figli ed equiparati di coniugi divorziati o separati legalmente;
  • figli naturali (propri e del proprio coniuge) legalmente riconosciuti dall’altro genitore;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
  • figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;
  • nipoti minori a carico del richiedente nonno/a;
  • fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori;
  • familiari di cittadino italiano o straniero residenti all’estero;

La presentazione delle domande di autorizzazione, come ormai quella della richiesta ANF, deve avvenire, esclusivamente, attraverso ai servizi telematici INPS (dopo essersi muniti di PIN) o rivolgendosi ai Patronati.

Il reddito familiare, è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare, nell’ anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito di riferimento rimane valido per la corresponsione dell’ANF fino al 30 giugno dell’anno successivo. Sono computati i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF (redditi da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee quali disoccupazione, CIG, malattia, ecc., redditi di lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni) percepiti in Italia o all’estero.

Sono, invece, esclusi dal reddito familiare il TFR (anticipazioni e acconti), l’ANF, l’indennità di trasferta (per la parte non assoggettabile ad IRPEF), rendite vitalizie INAIL, pensioni di guerra e tabellari ai militari di leva vittime di infortunio e indennità di accompagnamento agli invalidi.

L’ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente (di tutto il nucleo familiare) risulta essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

I livelli di reddito utilizzati per la quantificazione dell’importo di ANF vengono, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, rivalutati in misura pari alla variazione della percentuale dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ ISTAT.

L’ANF spetta, oltre che per la normale prestazione lavorativa, anche per:

  • i periodi di ferie e per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche;
  • per tutti i periodi di lavoro prestato, compresi il periodo di prova e il periodo di preavviso di licenziamento;
  • i periodi di assenza dovuti a infortunio sul lavoro o malattia professionale per un massimo di 3 mesi;
  • i periodi di malattia per i quali viene corrisposta l’indennità o la retribuzione (comprese le giornate di carenza);
  • i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa;
  • i periodi di assenza per malattia del bambino;
  • il periodo di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale;
  • i periodi di integrazione salariale (per i lavoratori non agricoli);

L’ANF spetta per ogni settimana (6 giorni) se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore (se operaio) e 30 ore (se impiegato). Se il limite settimanale non viene raggiunto, l’ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ANF spetta per l’intera settimana nel caso in cui non abbia prestato meno di 24 ore. In caso di, prestazione lavorativa inferiore a 24 ore l’ANF spetta per le giornate in cui vi è stata l’effettiva prestazione lavorativa.

Il diritto del lavoratore alla percezione dell’ANF si prescrive nel termine di 5 anni (tale termine decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’ANF si riferisce). Anche, il datore di lavoro, ha diritto di richiedere all’INPS il rimborso degli ANF arretrati erogati ai propri dipendenti, nei termini dei 5 anni.

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