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Conciliazione vita-lavoro: sgravi contributivi per le aziende

Conciliazione vita-lavoro: sgravi contributivi per le aziende

Il Ministero del lavoro e il Ministero dell’economia e finanze, con decreto del 12 settembre 2017, ha dato attuazione, a quanto disposto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, con cui si demandava a un decreto interministeriale  la definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di sgravi contributivi alle aziende che, stipulano accordi di secondo livello finalizzati all’istituzione di interventi in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata.

L’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, oltre aver disposto la copertura finanziaria, ha fissato quanto segue:

  • la dote finanziaria è destinata alla promozione della conciliazione dei tempi di vita professionale con i tempi di vita privata attraverso la stipula di accordi collettivi di secondo livello (aziendali e/o territoriali);
  • con decreto interministeriale devono essere definite le azioni, le misure di conciliazione ammesse e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e le modalità per accedervi.

Il Decreto 12 settembre 2017 , ha attuato la predetta disposizione, stabilendo quanto segue:

  • Destinatari: datori di lavoro del settore privato;
  • Beneficio: assegnazione di uno sgravio contributivo;
  • Necessità di un accordo collettivo: per poter accedere al beneficio, occorre sottoscrivere contratti collettivi aziendali/territoriali (periodo fissato dal decreto per la sottoscrizione dei contratti: 1.1.2017-31.8.2018). Gli stessi contratti, devono essere depositati presso l’ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente, in via telematica.
  • Contenuto dei contratti collettivi/misure conciliative:
    I contratti collettivi devono stabilire misure, di conciliazione tra vita professionale e privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto sia dai CCNL di riferimento sia dalle disposizioni normative vigenti.
    In ogni caso, per poter essere ammessi al beneficio occorre che nei contratti sottoscritti, siano individuate un numero minimo di due misure tra quelle sotto riportate, di cui almeno una tra le aree di intervento A) o B).
    In particolare:
    A) Area di intervento genitorialità
    – estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
    – estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
    – previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
    – percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
    – buoni per l’acquisto del servizio di baby sitting.
    B) Area di intervento flessibilità organizzativa
    – lavoro agile;
    – flessibilità oraria in entrata e uscita;
    – part-time;
    – banca ore;
    – cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
    C) Welfare aziendale
    – convenzioni per l’erogazione di servizi time saving, ovvero servizi che fanno risparmiare tempo ai dipendenti (esempi: spesa; lavanderia; consulenze fiscali; ecc.)
  • Determinazione del beneficio:
    L’ammissione al beneficio potrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie stanziate, in particolare:
    – Anno 2017: € 55.200.000;
    – Anno 2018: € 54.600.000.
    Il beneficio potrà essere richiesto una sola volta nell’ambito del biennio di validità.
    L’ammontare del beneficio non può superare il seguente importo: imponibile previdenziale dichiarato nell’anno civile precedente la domanda x 5%. In ogni caso, l’ammontare del beneficio sarà calcolato direttamente dall’INPS, sulla base delle dichiarazioni contributive regolarmente presentate, in funzione delle risorse finanziarie disponibili nell’anno, del numero dei datori di lavoro e della forza aziendale media.
  • Procedura:
    Per accedere al beneficio, i datori di lavoro, devono inoltrare apposita istanza telematica all’INPS. L’istanza potrà essere presentata a decorrere da 17.10.2017, e entro:

          – 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 (risorse anno 2017);

          – 15 settembre 2018, per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018 (risorse 2018).

L’istanza deve contenere i dati aziendali, la data di sottoscrizione del contratto aziendale, la data di avvenuto deposito del contratto aziendale (all’INL, procedura telematica), la dichiarazione di conformità del contratto aziendale.

L’ammissione al beneficio, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione dell’istanza (vale a dire: 15 dicembre per l’anno 2017; 15 ottobre per l’anno 2018).

Il Ministero del lavoro ha precisato che, attraverso il portale Cliclavoro, l’utente dovrà accedere con le sue credenziali in qualità di azienda e compilare un form online, inserendo i dati dell’impresa firmataria e le informazioni relative al contratto aziendale. Al termine della compilazione, sarà possibile effettuare il caricamento del contratto. Una volta completata la procedura di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso all’ITL competente.

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