Il decreto Aiuti ter ha previsto il riconoscimento, in automatico e per il tramite dei datori di lavoro, di una nuova indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile (IVS) nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro.
Il lavoratore è tenuto a presentare, al proprio datore di lavoro, una dichiarazione in cui dichiara di non essere titolare di trattamenti pensionistici previdenziali e di non far parte di un nucleo familiare percettore di Reddito di Cittadinanza. L’Inps rende note le modalità e i requisiti con la circolare 116 del 17 ottobre 2022.
L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione nell’anno 2021 per almeno 50 giornate.
Restano esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro domestico.