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Nuovo Esonero Contributivo per i contratti a tempo INDETERMINATO

Nuovo Esonero Contributivo per i contratti a tempo INDETERMINATO

L’ esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, prevede nuovi sgravi per le assunzioni/trasformazioni di operai, impiegati o quadri con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate da tutti i datori di lavoro privati a partire dal 1° gennaio 2018.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, di dirigente, di lavoro intermittente o a chiamata  e di lavoro domestico.

L’esonero contributivo spetta a condizione che, l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (trentacinque anni per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Si precisa che, eventuali periodi di lavoro domestico, di lavoro intermittente a tempo indeterminato e di lavoro autonomo svolti in precedenza, anche presso il medesimo datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.

L’ incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di €. 3.000 annui (da riparametrare e applicare su base mensile).

La stessa agevolazione trova applicazione, per un periodo massimo di dodici mesi, in caso di conferma, dopo l’ 01.01.2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In quest’ ultima ipotesi, l’agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore anno di beneficio contributivo previsto dalla normativa in tema di apprendistato.

 

Casi particolari, il beneficio:

  1. non spetta in presenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato all’estero;
  2. nei confronti di due rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, spetta ad entrambi i datori di lavoro purché la data di assunzione sia la medesima (in caso contrario, l’ agevolazione spetterebbe solamente al datore di lavoro che ha per primo effettuato l’assunzione);

Allo scopo di agevolare le verifiche rispetto al possesso dei requisiti sopra citati, l’INPS ha realizzato un’apposita utility, attraverso la quale è possibile acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E’ comunque necessario, avvalersi di un’autocertificazione da parte del dipendente interessato agli sgravi.

 

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