Il decreto Aiuti ha previsto un bonus da 200 euro come sostegno contro il caro bollette a una platea molto ampia di soggetti, con reddito massimo annuale non superiore a 35 mila euro e altri requisiti specifici per alcune categorie.
L’ indennità una tantum di 200 euro netti non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e interesserà:
Il bonus 200 euro una tantum sarà erogato:
I lavoratori autonomi e professionisti, i disoccupati e i lavoratori con contratti atipici dovranno effettuare la domanda per ricevere l’erogazione del bonus.
Con il messaggio 2397 del 13 giugno l’INPS fornisce le prime indicazioni specifiche ai datori di lavoro, rinviando a una circolare la trattazione completa della disciplina.
Si specifica innanzitutto che: “Ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80% per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.”
Lo 0,80% viene applicato se rispettato il limite mensile di 2.692 euro dell’imponibile previdenziale (IVS).
L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in misura fissa e una sola volta.
Prima dell’erogazione il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”, cioè in quanto pensionato o appartenente ad altre categorie beneficiarie dello stesso bonus. Il lavoratore deve dichiarare, inoltre, di non percepire il bonus da altri datori di lavoro.
Si specifica che, nel caso dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato l’una tantum, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione allo stesso e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
L’IRPEF è un’imposta diretta, personale e progressiva che grava sul reddito da lavoro dipendente, secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi (cd Tuir, contenuto nel d.p.r. 917/1986), principale riferimento normativo in materia.
La Legge di Bilancio 2022 ha ridefinito aliquote e scaglioni e, a decorrere dal 1° gennaio 2022 cambiano le modalità di calcolo dell’IRPEF:
Dal 1° gennaio 2022 sono stati confermati i valori del 23% e del 43%. La Legge di Bilancio ha quindi la modificato le aliquote intermedie:
In cosa consiste l’AUU
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
*è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
*spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
*ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
• accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”
con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi
(CNS);
• contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete
mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
• tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
Contenuto della domanda
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
*Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
*In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Altre informazioni
L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che
rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di
cittadinanza, residenza e soggiorno:
a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Di seguito si illustrano in sintesi i principali provvedimenti riguardanti il mondo del lavoro, previsti dal decreto in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, venerdì 19 marzo 2021.
CASSA INTEGRAZIONE PROROGATA
Il datore di lavoro che sospende o riduce la propria attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid, può, richiedere la misura di integrazione salariale senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:
– per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
– per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (FIS o CIGD), destinati a imprese non industriali.
Mentre la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) è concessa per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.
Come di consueto, le domande dovranno essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Il Decreto Sostegno prevede la proroga del divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici fino al 30 giugno 2021, per le aziende che si avvalgono della CIGO; mentre è, invece, prevista una proroga per un periodo maggiore, ossia fino al 31 ottobre 2021, solo per le imprese che utilizzano assegno ordinario (FIS) e cassa in deroga (CIGD).
Le suddette proroghe di divieto di licenziamento non verranno applicate nelle ipotesi di cessazione definitiva dell’attività d’impresa, per fallimento dell’azienda e per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario.
RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE
Al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e, consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti, il Decreto Sostegno ha confermato per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. Il datore di lavoro può, dunque, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
Inoltre, sono stati previsti diversi ristori e indennizzi, tra cui:
Come ogni decreto legge, sarà necessaria l’approvazione in Parlamento e la emissione di circolari attuative da parte dei Ministeri, Agenzia Entrate e INPS.
In maniera sintetizzata, elenchiamo i provvedimenti presenti nella finanziaria 2021 per quanto riguarda il Lavoro.
Ricordiamo che quasi tutti i provvedimenti segnalati hanno la necessità di decreti o circolari attuative o di autorizzazioni della Comunità Europea.
Inoltre:
Con l’approvazione del D.L. 111/2020, è stato introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Tale congedo, può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure, da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
L’INPS con la circolare n. 116 del 2/10/2020 ha fornito istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.
L’articolo 5 del citato D.L. n. 111/2020, prevede la possibilità di beneficiare del congedo ai soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi che quelli iscritti alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Si precisa che, il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari (o collocatari) di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per poter fruire del congedo sopra citato, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto. In caso di proroghe del provvedimento, o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso, oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli. Nel caso di più provvedimenti, che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Si ricorda che, il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite, di conseguenza non risultano annullabili domande del congedo di cui trattasi per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata sulla base delle disposizioni del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si precisa che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, ovvero sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’indennità verrà anticipata dal datore di lavoro.
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e, altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e, altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o, comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, FIS, CIG in deroga, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS) o presso gli intermediari autorizzati.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Dovranno essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Di seguito, elenchiamo le principali novità, in materia di lavoro, del “Decreto Agosto”:
CONTRATTI A TERMINE: datore di lavoro e dipendente – a prescindere dal fatto che il contratto a termine fosse “in corso” alla data del 23 febbraio 2020 (tale requisito non è più richiesto) – possono prorogarlo o rinnovarlo, per una sola volta, senza indicare la causale. Ciò richiede però 2 condizioni:
a) tale rinnovo o proroga (che potrebbe di fatto diventare la quinta, in deroga alle 4 massimo previste in via ordinaria) non può durare più di 12 mesi;
b) tale rinnovo o proroga “speciale” non può comunque comportare il superamento della durata massima di 24 mesi. In pratica, se la somma di tutti i precedenti periodi di lavoro tra le parti è pari a 18 mesi, la nuova proroga o rinnovo in esame – senza necessità di indicare alcune causale – non potrà né dovrà comunque superare i 6 mesi.
Da ultimo, vista la nuova formulazione della disposizione, a noi pare che le parti abbiano tempo fino al 31 dicembre per convenire la proroga o il rinnovo, con la conseguenza che l’attività dovrà iniziare nel 2020 e potrà cessare nel 2021, dovendosi quindi intendere la data del 31 dicembre come quella “ultima” di inizio del rapporto così rinnovato o prorogato.
ESONERI CONTRIBUTIVI: per le imprese che hanno usufruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno e, che non ne faranno più uso di quelle messe a disposizione, è previsto uno sgravio contributivo al 100% per 4 mesi.
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO O STABILIZZAZIONE CONTRATTI A TERMINE: le aziende che incrementano l’occupazione sia con assunzioni a tempo indeterminato o trasformando i contratti a termine, hanno diritto a 6 mesi di sgravio contributivo al 100%.
Per i vari esoneri e sgravi, siamo in attesa delle istruzioni e modalità operative dai Ministeri e INPS.
PROROGA STOP AI LICENZIAMENTI: a seguito di istituzione di nuove settimane di cassa integrazione, è stato prorogato il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre o fino alla fine utilizzo settimane di CIG.
Le deroghe previste per poter licenziare sono le seguenti:
Inoltre, sono stati prorogati vari bonus ed indennizzi per i lavoratori del settore turismo, spettacolo, sportivi e stagionali di vario tipo, professionisti iscritti a casse di previdenza. E’ stato prorogato anche il Reddito di Emergenza. Come sempre, tutte le indennità andranno richieste tramite il sito INPS, non appena saranno disponibili gli accessi.
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
c) Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto modifiche gestionali con risvolti economici sia per i lavoratori che per datori di lavoro che riconoscono ai dipendenti/amministratori il benefit dell’auto aziendale con nuovi contratti di assegnazione e immatricolazione dal 1 luglio 2020.
Dal 1° luglio la forfettizzazione degli importi imponibile da tariffe ACI, non sarà più univoca ma sarà suddivisa in 4 fasce determinate dai valori di emissione di anidride carbonica.
Fino al 30 giugno 2020 il valore di benefit imponibile e da tassare ai fini IRPEF e INPS, era pari al 30% del valore autovettura tabelle ACI.
In sostanza chi utilizza autovetture meno inquinanti avrà valori imponibili bassi, mentre chi utilizza vetture più inquinanti avrà progressivamente valori imponibili più alti, nello specifico:
fino a 60 grammi per chilometro, la percentuale è del 25%
da 60 a 160 grammi la percentuale rimane al 30% sopra i 160 e fino ai 190 grammi la percentuale sale al 40% sopra i 190 grammi la percentuale sale al 50%.
Per il 2021 e anni successivi, la penalizzazione salirà per i veicoli che superano i 160 grammi di emissioni nocive.
Si prevede quindi una doppia gestione tra i contratti di assegnazione autovetture fino al 30 giugno, e quelli successivi. Siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti da Agenzia Entrate.