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Nuovi Voucher per le Famiglie

Nuovi Voucher per le Famiglie

Riparte il lavoro occasionale relativo alle persone fisiche, debutta il «libretto famiglia». La legge 23 giugno 2017, n. 96, copre il “vuoto normativo” creatosi dopo la soppressione dei voucher.

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

Per le collaborazioni familiari viene istituito il «libretto di famiglia», una modalità attraverso la quale le persone fisiche (al di fuori dall’esercizio di attività professionali o d’impresa ed entro i limiti economici previsti) possono richiedere a tutti i soggetti di svolgere prestazioni di lavoro occasionale esclusivamente per le seguenti attività:

• piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;

• assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

• insegnamento privato supplementare.

Le differenze con i precedenti voucher utilizzati in ambito familiare sono sostanziali, in quanto in passato erano richiesti esclusivamente requisiti di carattere economico, senza ulteriori condizioni  relative alle attività cui poteva essere adibito il lavoratore.

Mediante il «libretto di famiglia» viene erogato il contributo per l’acquisto di servizi. Si presenta, quindi, come un libretto prefinanziato, che gli utilizzatori acquistano attraverso una piattaforma informatica Inps (o presso gli uffici postali), che consente di richiedere le prestazioni di lavoro occasionale descritte in precedenza, remunerandole attraverso la consegna del buono. Il pagamento dei compensi ai prestatori viene effettuato mensilmente dall’Inps.

Importante è sottolineare che, l’acquisto e la riscossione presso altri soggetti (come tabaccherie) non sono più consentiti.

Ogni libretto di famiglia contiene titoli di pagamento di valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. L’utilizzatore può richiedere più libretti di famiglia nel corso del tempo a seconda delle proprie esigenze. Pertanto, come confermato dall’Inps, il costo totale per l’utilizzatore per ogni ora di lavoro è di 10 euro, mentre al prestatore verranno erogate dall’Inps 8 euro. La differenza di 2 euro sarà così distribuita: Gestione separata Inps 1,65 euro, il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 0,25 euro e un importo di 0,10 euro viene destinato al finanziamento degli oneri gestionali).

Il singolo prestatore di lavoro può ricevere, per le prestazioni complessivamente rese in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro nel corso di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre). L’importo da considerare ai fini della verifica dei limiti è il compenso netto ricevuto dal prestatore, a prescindere dal costo complessivo per l’utilizzatore. Pertanto, nel caso del libretto di famiglia, si terrà conto del compenso netto che andrà al prestatore, ovvero 8 euro.

In caso di superamento del limite, il rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

ADEMPIMENTI

Nella fase iniziale il prestatore e l’utilizzatore dovranno effettuare la registrazione e svolgere gli adempimenti previsti su un’apposita piattaforma informatica Inps. La registrazione è indispensabile sia per gli utilizzatori ai fini della richiesta del libretto di famiglia, sia per il prestatore affinché possa essere successivamente identificato dall’Inps per il pagamento dei compensi.

Il pagamento del libretto di famiglia avviene mediante un sistema elettronico attraverso la predetta piattaforma informatica oppure presso gli uffici postali (è possibile effettuare i pagamenti anche utilizzando il modello di versamento F24).

Non è prevista alcuna comunicazione preventiva. Gli utilizzatori del libretto di famiglia devono effettuare la comunicazione mensilmente entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa, con la finalità di fornire all’Inps le informazioni necessarie per procedere al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi. La comunicazione deve essere effettuata attraverso la piattaforma informatica Inps, e dovrà contenere: dati identificativi del prestatore, compenso pattuito, luogo di svolgimento e durata della prestazione e ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

A seguito di tale comunicazione, il prestatore riceverà contestuale notifica attraverso una comunicazione di SMS o di posta elettronica. L’Istituto, entro il 15 del mese successivo, dovrà procedere al pagamento del compenso al prestatore, all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’Inail il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

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