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Assegno Unico Universale (AUU) per i figli: dal 1 Marzo 2022

In cosa consiste l’AUU
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
*è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
*spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
*ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata:
• accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”
con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi
(CNS);
• contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete
mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
• tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
Contenuto della domanda
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
*Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
*In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Altre informazioni
L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che
rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di
cittadinanza, residenza e soggiorno
:
a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

AUTO AZIENDALI: CAMBIAMENTO DAL 1′ LUGLIO

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto modifiche gestionali con risvolti economici sia per i lavoratori che per datori di lavoro che riconoscono ai dipendenti/amministratori il benefit dell’auto aziendale con nuovi contratti di assegnazione e immatricolazione dal 1 luglio 2020.
Dal 1° luglio la forfettizzazione degli importi imponibile da tariffe ACI, non sarà più univoca ma sarà suddivisa in 4 fasce determinate dai valori di emissione di anidride carbonica.
Fino al 30 giugno 2020 il valore di benefit imponibile e da tassare ai fini IRPEF e INPS, era pari al 30% del valore autovettura tabelle ACI.
In sostanza chi utilizza autovetture meno inquinanti avrà valori imponibili bassi, mentre chi utilizza vetture più inquinanti avrà progressivamente valori imponibili più alti, nello specifico:
fino a 60 grammi per chilometro, la percentuale è del 25%
da 60 a 160 grammi la percentuale rimane al 30%  sopra i 160 e fino ai 190 grammi la percentuale sale al 40% sopra i 190 grammi la percentuale sale al 50%.
Per il 2021 e anni successivi, la penalizzazione salirà per i veicoli che superano i 160 grammi di emissioni nocive.
Si prevede quindi una doppia gestione tra i contratti di assegnazione autovetture fino al 30 giugno, e quelli successivi. Siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti da Agenzia Entrate.

COVID-19: regolarizzazione rapporti di lavoro

Dal 1 giugno e fino al 15 luglio è possibile la emersione di lavoro nero esclusivamente per braccianti agricoli a vario titolo e lavoratori domestici/badanti.
Il Decreto del Ministero degli Interni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio, ha definito le modalità operative. Non è previsto nessun click day ne un limite numerico.
La sanatoria prevede due percorsi; uno per le aziende/datori di lavoro, il secondo per i lavoratori extra comunitari già presenti in Italia a cui è scaduto il permesso di soggiorno.
Per il primo percorso, il datore di lavoro deve presentare istanza esclusivamente in modalità informatica al seguente indirizzo internet del Ministero Interni:
nullaostalavoro.dlci.interno.it utilizzando il sistema di identificazione digitale Spid.
I requisiti sono i seguenti:

– il datore di lavoro agricolo deve avere un reddito annuo non inferiore a € 30.000,00

– il datore di lavoro domestico deve avere un reddito annuo non inferiore a € 20.000,00 per soggetti singoli, oppure a € 27.000,00 per nucleo familiare.

– pagamento di € 500,00 per ciascuna pratica oltre ad un contributo forfetario a titolo contributivo, retributivo e fiscale da determinare nelle fasi successive.
Una volta esperita la verifica dell’Istanza il datore di lavoro e il lavoratore saranno chiamati per la stipula del contratto di lavoro e rilascio permesso di soggiorno.
Per emersione lavoro nero riguardante lavoratori italiani o comunitari le istanze di regolarizzazione devono essere presentate sul sito dell’INPS.

Il secondo percorso riguarda I lavoratori stranieri non comunitari, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che possono chiederne rilascio di nuovo permesso di soggiorno della validità di 6 mesi, pagando un contributo di € 160,00. Se entro i sei mesi ottengono un rapporto di lavoro, il permesso verrà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le istanze si presentano ritirando il Kit postale dedicato e occorre allegare copia passaporto e documenti che provino di avere svolto attività nei settori interessati (cedolini paga, contratti di lavoro, estratti conto bancari o previdenziali etc).
L’ufficio postale rilascerà una ricevuta che consente di soggiornare in Italia e trovare lavoro nei settori interessati e dopo verifica, convocazione in Questura per definizione pratica.

COVID-19: modello dichiarazione 730/20 redditi fiscali anno 2019

Vista l’emergenza dovuta al covid-19, quest’anno il modello 730 precompilato è stato rilasciato da Agenzia delle Entrate con ritardo rispetto ai periodi non emergenziali. Altresì sono stati dilatati tutti i tempi relativamente agli obblighi di comunicazione ed applicazione in busta paga delle risultanze.
Il calendario dei precompilati:

- il 5 maggio si può scaricare il modello precompilato dai servizi preposti di Agenzia Entrate

- dal 14 maggio sarà possibile apportare eventuali correzioni e/o modifiche al modello precompilato.

- dal 19 maggio sarà possibile inviare il modello ad Agenzia Entrate con l’indicazione esatta del proprio sostituto d’imposta per gli adempimenti a conguaglio.

- 25 maggio e successivi, possibile presentare correttivi e nuovi quadri.

- 22 giugno ultimo giorno utile per annullare il 730 già inviato.

- 30 giugno versamento a saldo imposte e versamento 1° acconto.

- 30 luglio versamento con maggiorazioni interessi di saldo e 1° acconto.

- 30 settembre ultimo giorno per presentare il modello 730 precompilato.

Chi preferisce rivolgersi ai CAF o soggetti abilitati alla compilazione, deve attivarsi per tempo a prenotare appuntamenti telefonici/telematici in quanto presumibilmnete non sarà possibile a breve recarsi personalmente nelle sedi consuete.

COVID-19: contributi INAIL per sanificazione aziende

L’Istituto , oltre alle norme tecniche per la ripresa dell’attività lavorativa nelle aziende, ha costituito una dote con contributo a fondo perduto per le aziende che sosterranno spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per il distanziamento od isolamento dei lavoratori nelle attività lavorative.
La dote istituita prevede un fondo di 403 milioni di euro e si prevedono le seguenti erogazioni :

– per aziende fino a 9 dipendenti un max di € 15.000,00

– per aziende da 10 a 50 dipendenti un max di € 50.000,00

-per le aziende con oltre 50 dipendenti un max di € 100.000,00

Le modalità operative e le condizioni per richiedere il contributo saranno disponibili sul sito dell’INAIL quanto prima.

COVID-19: la cassa integrazione

Sono state prorogate le settimane di cassa integrazione fruibili per i prossimi mesi. Erano 9 settimane nel Decreto Cura Italia da utilizzare entro il 31 luglio, sono altrettante 9 settimane da utilizzare nel seguente modo: (dopo avere esaurito le precedenti 9 settimane), 5 settimane per il periodo fino ad Agosto 2020, ed ulteriori 4 settimane per i mesi di settembre e ottobre 2020. L’utilizzo delle settimane non può essere modificato in nessun modo.
Ricordiamo che la cassa integrazione si divide in varie formulazioni, di seguito riportate:

– CIGO riservata alle aziende industriali inquadrate all’INPS in quel settore contributivo.

– il FIS ordinario riservato alle aziende NON industriali ma con più di 5 dipendenti. La gestione è quasi identica alla CIGO.

– CIG in DEROGA, riservata alle aziende con meno di 5 dipendenti o alle aziende artigiane. Nel precedente decreto, le domande si presentavano alle Regioni che poi passano la pratica all’INPS per il pagamento diretto ai lavoratori. Per le aziende iscritte ai fondi paritetici di categoria Artigianato, le domande devono essere inoltrate a tali fondi. Con il Decreto attuale si è voluto sopperire alle difficoltà burocratiche e ai ritardi delle regioni e, si potrà presentare direttamente la domanda sul sito INPS per accorciare i tempi di pagamento ai lavoratori. Si precisa che, per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto (zona gialla) le settimane da richiedere alla Regione, previste dal “Decreto Cura Italia”, sono 13.

Agevolazioni

Di seguito elenchiamo le principali agevolazioni contributive, in vigore, per le imprese:

Apprendistato

Definito come un contratto a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Si rivolge a tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro agricoli. Può avere durata per un massimo di 36 mesi (in base alle varie casistiche) ed è prevista per tutto il periodo, un’aliquota contributiva ridotta sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Incentivo occupazione stabile giovani

Esonero contributivo triennale, previsto per i datori di lavoro privati, che assumono i giovani under 35, che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E’ previsto uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL –  per un importo massimo di € 3.000,00 annui.

Disabili

Incentivo, che si rivolge ai datori di lavoro privati (soggetti o meno all’obbligo di assunzione) compresi gli enti pubblici economici, per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con disabilità fisica o psichica. Contributo pari a 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o, affetti da disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di persone con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. La durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore e alla tipologia di rapporto instaurato.

Percettori di Naspi

Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della Naspi. E’ previsto un contributo mensile del 20% dell’indennità Naspi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Donne 

Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di donne rientranti in particolari casistiche. E’ prevista una riduzione dei contributi pari al 50%. Le lavoratrici devono essere prive di impiego da almeno 24 mesi (o da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate o lavorano in una professione/settore con disparità occupazionale di genere). L’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di tempo determinato, elevati a 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Over 50 

Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di soggetti con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi. E’ prevista una riduzione dei contributi pari al 50%. L’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di tempo determinato, elevati a 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Percettori di CIGS 

Incentivo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei. Per 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti. Contributo mensile pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo, come di seguito indicato: a) 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; b) 21 mesi per lavoratori over 50; c) 33 mesi per lavoratori con più di 50%, che risiedono nelle aree del Mezzogiorno e in quelle con alto tasso di disoccupazione.

Pensioni – uscita anticipata dal mondo del lavoro

Nell’ambito della revisione della legge Fornero e precedenti, riguardanti il sistema pensionistico, dal 2019 in via sperimentale per 3 anni, sono state introdotte misure per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, avendo maturato alcuni requisiti personali.

I due sistemi principali sono:

Quota 100

La quota in oggetto prevede che si abbiano requisiti pensionistici di almeno 62 anni di età anagrafica e almeno 38 anni di contributi versati.

Sono previste penalizzazioni sulla rata di pensione, da percepire in relazione alla quantità di anni contributivi versati. In sostanza, chi ha solo 38 anni di versamenti avrà maggiori penalizzazioni di chi ha maturato 40 anni di versamenti, etc.

Sono previste finestre di uscita dal lavoro di circa 3 mesi.

Chi aderisce alla pensione con quota 100 non potrà mai più cumulare in futuro altri redditi da lavoro dipendente/autonomo. Si possono, eventualmente, cumulare solo redditi da lavoro occasionale nel limite di € 5.000,00 anno.

 

Opzione Donna

I requisiti sono quelli di avere almeno 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e di 59 anni per le lavoratrici autonome, e almeno 35 anni di contributi versati. I requisiti, per il 2019, devono essere essere stati raggiunti entro dicembre 2018.

Anche in questo caso, vi sono penalizzazioni economiche per l’uscita anticipata dal lavoro e, il divieto futuro di cumulo con redditi da lavoro dipendente/autonomo, sempre con possibilità di avere redditi occasionali fino a € 5.000,00.

Conciliazione vita-lavoro: sgravi contributivi per le aziende

Il Ministero del lavoro e il Ministero dell’economia e finanze, con decreto del 12 settembre 2017, ha dato attuazione, a quanto disposto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, con cui si demandava a un decreto interministeriale  la definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di sgravi contributivi alle aziende che, stipulano accordi di secondo livello finalizzati all’istituzione di interventi in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata.

L’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, oltre aver disposto la copertura finanziaria, ha fissato quanto segue:

  • la dote finanziaria è destinata alla promozione della conciliazione dei tempi di vita professionale con i tempi di vita privata attraverso la stipula di accordi collettivi di secondo livello (aziendali e/o territoriali);
  • con decreto interministeriale devono essere definite le azioni, le misure di conciliazione ammesse e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e le modalità per accedervi.

Il Decreto 12 settembre 2017 , ha attuato la predetta disposizione, stabilendo quanto segue:

  • Destinatari: datori di lavoro del settore privato;
  • Beneficio: assegnazione di uno sgravio contributivo;
  • Necessità di un accordo collettivo: per poter accedere al beneficio, occorre sottoscrivere contratti collettivi aziendali/territoriali (periodo fissato dal decreto per la sottoscrizione dei contratti: 1.1.2017-31.8.2018). Gli stessi contratti, devono essere depositati presso l’ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente, in via telematica.
  • Contenuto dei contratti collettivi/misure conciliative:
    I contratti collettivi devono stabilire misure, di conciliazione tra vita professionale e privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto sia dai CCNL di riferimento sia dalle disposizioni normative vigenti.
    In ogni caso, per poter essere ammessi al beneficio occorre che nei contratti sottoscritti, siano individuate un numero minimo di due misure tra quelle sotto riportate, di cui almeno una tra le aree di intervento A) o B).
    In particolare:
    A) Area di intervento genitorialità
    – estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
    – estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
    – previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
    – percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
    – buoni per l’acquisto del servizio di baby sitting.
    B) Area di intervento flessibilità organizzativa
    – lavoro agile;
    – flessibilità oraria in entrata e uscita;
    – part-time;
    – banca ore;
    – cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
    C) Welfare aziendale
    – convenzioni per l’erogazione di servizi time saving, ovvero servizi che fanno risparmiare tempo ai dipendenti (esempi: spesa; lavanderia; consulenze fiscali; ecc.)
  • Determinazione del beneficio:
    L’ammissione al beneficio potrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie stanziate, in particolare:
    – Anno 2017: € 55.200.000;
    – Anno 2018: € 54.600.000.
    Il beneficio potrà essere richiesto una sola volta nell’ambito del biennio di validità.
    L’ammontare del beneficio non può superare il seguente importo: imponibile previdenziale dichiarato nell’anno civile precedente la domanda x 5%. In ogni caso, l’ammontare del beneficio sarà calcolato direttamente dall’INPS, sulla base delle dichiarazioni contributive regolarmente presentate, in funzione delle risorse finanziarie disponibili nell’anno, del numero dei datori di lavoro e della forza aziendale media.
  • Procedura:
    Per accedere al beneficio, i datori di lavoro, devono inoltrare apposita istanza telematica all’INPS. L’istanza potrà essere presentata a decorrere da 17.10.2017, e entro:

          – 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 (risorse anno 2017);

          – 15 settembre 2018, per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018 (risorse 2018).

L’istanza deve contenere i dati aziendali, la data di sottoscrizione del contratto aziendale, la data di avvenuto deposito del contratto aziendale (all’INL, procedura telematica), la dichiarazione di conformità del contratto aziendale.

L’ammissione al beneficio, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione dell’istanza (vale a dire: 15 dicembre per l’anno 2017; 15 ottobre per l’anno 2018).

Il Ministero del lavoro ha precisato che, attraverso il portale Cliclavoro, l’utente dovrà accedere con le sue credenziali in qualità di azienda e compilare un form online, inserendo i dati dell’impresa firmataria e le informazioni relative al contratto aziendale. Al termine della compilazione, sarà possibile effettuare il caricamento del contratto. Una volta completata la procedura di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso all’ITL competente.

A.N.F. Assegno per Nucleo Familiare

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito destinata a famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, annualmente stabiliti. L’ammontare dell’assegno, unico per l’intero nucleo familiare, è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo.

Possono beneficiare dell’ANF i nuclei dei lavoratori dipendenti (compresi i contratti di apprendistato, lavoro a tempo parziale e a domicilio). La prestazione di ANF è estesa anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS (tenuti al versamento del contributo aggiuntivo). L’assegno al nucleo spetta anche ai lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di rifugiati politici (sia per loro che per i familiari residenti all’estero), nonché ai lavoratori extracomunitari regolarizzati (NON hanno diritto, invece, i lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).

Possono rientrare nel nucleo familiare, ai fini della prestazione:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni (senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni (senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro e, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti).

L’erogazione dell’ANF è subordinata, in alcuni casi, all’autorizzazione da parte dell’ INPS. Il lavoratore deve richiede di poter includere nel proprio nucleo familiare alcuni soggetti in condizioni particolari. Tali soggetti sono i seguenti:

  • figli ed equiparati di coniugi divorziati o separati legalmente;
  • figli naturali (propri e del proprio coniuge) legalmente riconosciuti dall’altro genitore;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
  • figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;
  • nipoti minori a carico del richiedente nonno/a;
  • fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori;
  • familiari di cittadino italiano o straniero residenti all’estero;

La presentazione delle domande di autorizzazione, come ormai quella della richiesta ANF, deve avvenire, esclusivamente, attraverso ai servizi telematici INPS (dopo essersi muniti di PIN) o rivolgendosi ai Patronati.

Il reddito familiare, è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare, nell’ anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito di riferimento rimane valido per la corresponsione dell’ANF fino al 30 giugno dell’anno successivo. Sono computati i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF (redditi da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee quali disoccupazione, CIG, malattia, ecc., redditi di lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni) percepiti in Italia o all’estero.

Sono, invece, esclusi dal reddito familiare il TFR (anticipazioni e acconti), l’ANF, l’indennità di trasferta (per la parte non assoggettabile ad IRPEF), rendite vitalizie INAIL, pensioni di guerra e tabellari ai militari di leva vittime di infortunio e indennità di accompagnamento agli invalidi.

L’ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente (di tutto il nucleo familiare) risulta essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

I livelli di reddito utilizzati per la quantificazione dell’importo di ANF vengono, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, rivalutati in misura pari alla variazione della percentuale dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ ISTAT.

L’ANF spetta, oltre che per la normale prestazione lavorativa, anche per:

  • i periodi di ferie e per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche;
  • per tutti i periodi di lavoro prestato, compresi il periodo di prova e il periodo di preavviso di licenziamento;
  • i periodi di assenza dovuti a infortunio sul lavoro o malattia professionale per un massimo di 3 mesi;
  • i periodi di malattia per i quali viene corrisposta l’indennità o la retribuzione (comprese le giornate di carenza);
  • i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa;
  • i periodi di assenza per malattia del bambino;
  • il periodo di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale;
  • i periodi di integrazione salariale (per i lavoratori non agricoli);

L’ANF spetta per ogni settimana (6 giorni) se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore (se operaio) e 30 ore (se impiegato). Se il limite settimanale non viene raggiunto, l’ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ANF spetta per l’intera settimana nel caso in cui non abbia prestato meno di 24 ore. In caso di, prestazione lavorativa inferiore a 24 ore l’ANF spetta per le giornate in cui vi è stata l’effettiva prestazione lavorativa.

Il diritto del lavoratore alla percezione dell’ANF si prescrive nel termine di 5 anni (tale termine decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’ANF si riferisce). Anche, il datore di lavoro, ha diritto di richiedere all’INPS il rimborso degli ANF arretrati erogati ai propri dipendenti, nei termini dei 5 anni.