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COVID-19 “Congedo per quarantena scolastica dei figli”

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COVID-19 “Congedo per quarantena scolastica dei figli”

Con l’approvazione del D.L. 111/2020,  è stato introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Tale congedo, può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure, da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre  2020.

L’INPS con la circolare n. 116 del 2/10/2020 ha fornito istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.

1. Destinatari del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

L’articolo 5 del citato D.L. n. 111/2020, prevede la possibilità di beneficiare del congedo ai soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi che quelli iscritti alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Si precisa che, il congedo può essere fruito anche da lavoratori  dipendenti  affidatari  (o collocatari) di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

2. Congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato: Requisiti

 Per poter fruire del congedo sopra citato, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi, il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito. Nel caso di affidamento (o di collocamento) del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso

3. Durata del congedo ed indennizzo delle giornate lavorative

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto. In caso di proroghe del provvedimento, o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso, oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli. Nel caso di più provvedimenti, che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che  per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Si ricorda che, il congedo può essere richiesto per tutto il  periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite, di conseguenza non risultano annullabili domande del congedo di cui trattasi per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata sulla base delle disposizioni del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si precisa che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, ovvero sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’indennità verrà anticipata dal datore di lavoro.

4. Situazioni di compatibilità

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra  il  congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e, altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

  • Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del  figlio.

  • Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore  dipendente  può  fruire  del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

  • Ferie

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

  • Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei  figli.

  • Soggetti “fragili”

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

  • Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica  dei  figli  nelle  stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

  • Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap  grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

5. Situazioni di incompatibilità

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e, altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore  richiedente.

  • Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei  figli

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli  non  può  essere fruito negli  stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL  territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

  • Congedo parentale

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da  parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

  • Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

  • Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o, comunque non svolga alcuna attività  lavorativa.

  • Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, FIS, CIG in deroga, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore,  beneficiando  degli  strumenti  predetti,  abbia  solo  una  riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa,  ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

  • Lavoro agile

È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del  congedo).

  • Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

6. Presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS) o presso gli intermediari autorizzati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Dovranno essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

 

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