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Elemento Economico di Garanzia

Elemento Economico di Garanzia

Con la retribuzione di novembre 2017, le aziende del terziario corrisponderanno ai propri dipendenti aventi diritto un Elemento Economico di Garanzia (Eeg).

L’Elemento Economico di Garanzia spetta ai lavoratori a tempo indeterminato (anche gli apprendisti) ed ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno sei mesi.

L’importo teorico è pari ai seguenti importi:
– Quadri, 1° e 2° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 95,00;
– Quadri, 1° e 2° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 105,00;
– 3° e 4° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 80,00;
– 3° e 4° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 90,00;
– 5°, 6° e 7° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 65,00;
– 5°, 6° e 7° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 75,00;

L’importo effettivo spettante dovrà essere calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017 e le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Al riguardo, Confcommercio ha precisato che nei mesi di effettiva prestazione lavorativa rientrano anche i periodi di congedo di maternità. Devono, invece, essere esclusi i seguenti periodi di astensione dal lavoro per Congedo parentale, Permessi e aspettative non retribuiti, Sospensione con ricorso alla Cigs, Malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non vi sia alcuna integrazione retributiva a carico del datore di lavoro.

L’importo dovrà inoltre essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

L’importo dell’Eeg è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal ccnl corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015.

L’Eeg non è inoltre utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il Tfr e, deve essere assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione corrente.

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